Legge Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019
Art. 45 (Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio)
1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggi di cui all’articolo 40, comma 2, lettera a), si svolge nell’ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato. 2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico dove il posteggio è situato. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione. 3. In caso di rilascio di autorizzazione e relativa concessione stagionale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su un posteggio fuori mercato, il comune, all’interno del provvedimento concessorio, stabilisce il periodo entro cui l’operatore ha diritto a esercitare. Al di fuori di tale periodo l’esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, essendo l’operatore considerato privo di concessione per l’occupazione del posteggio interessato. 4. I comuni, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvedono all’assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. I comuni, entro l’ultimo giorno di ciascun mese dell’anno, inviano alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative. 5. I soggetti assegnatari delle concessioni in seguito alle procedure di selezione di cui al comma 4, a seguito del materiale conseguimento del provvedimento concessorio del posteggio, possono immediatamente avviare l’attività di commercio su aree pubbliche anche in assenza di titolo autorizzatorio, qualora questo non sia stato 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 rilasciato contestualmente alla concessione secondo il disposto di cui al comma 2, per cause non imputabili al soggetto assegnatario. 6. L’autorizzazione di cui al comma 2, oltre all’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso dei posteggi, consente, altresì: a) di partecipare alle fiere sull’intero territorio nazionale; b) di esercitare l’attività in forma itinerante, ai sensi dell’articolo 49, nell’ambito del territorio nazionale.