La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
La residenza è una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Ne consegue che:
- le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
- l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.