A chi è rivolto
A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla Pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'Unione Europea, che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.
Relativamente al controllo sul contenuto delle autocertificazioni, possono usufruirne tutti i soggetti pubblici e privati.
Descrizione
La decertificazione nei rapporti con la pubblica Amministrazione
A seguito della entrata in vigore della Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. n. 445/2000).
Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non potranno utilizzare certificati (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Ne discende che le Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi non possono accettare certificati ma possono solamente operare d’ufficio.
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione.
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Naturalmente il discorso non si applica agli stranieri, per i documenti di competenza del loro Stato. Per i dati registrati in Italia vale invece lo stesso approccio.
Questo deriva dal fatto che il Pubblico Ufficiale italiano non ha alcuna competenza a chiedere documenti a Stati esteri: se ha bisogno di un’informazione relativa ad un cittadino italiano, deve essere richiesto dov’è conservata, tanto che sia un Ente sul territorio italiano quanto un Consolato italiano all’estero.
Se però uno straniero deve produrre qualcosa che riguarda il suo Stato, starà a lui attivarsi.
La decertificazione nei rapporti con i privati
Anche i privati devono accettare l'autocertificazione. Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state infatti apportate importanti modifiche all'art. 2 del D.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto l'obbligo anche per i privati di accettare l'autocertificazione.
Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto. Naturalmente, come già avviene tra le P.A., si potrà comunque rilasciare un’informativa o un certificato, ricordando però che tale modalità è semplicemente sostitutiva o integrativa della verifica dell’autocertificazione, e deve sempre essere totalmente gratuita.
Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le nuove disposizioni introdotte all'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, relative ai controlli.
Come fare
Contenuti dell’autocertificazione
L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Detto elenco è esaustivo, chiuso, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista.
Certo, si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dunque una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. 47 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, non possono essere sostituiti dall’autocertificazione i seguenti certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.
Come e quando effettuare l’autocertificazione
Deve essere redatta dal dichiarante, eventualmente su apposita modulistica fornita anche dall’Ufficio Anagrafe. Lo stesso dichiarante procederà poi alla sottoscrizione.
Se l’autocertificazione non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale. L’allegazione di un valido documento d’identità è onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Pertanto, l’omessa allegazione del documento in questione rende irricevibile la domanda.
Possono essere oggetto di dichiarazione tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione.
Gli Uffici pubblici e i privati sono obbligati ad accettare l’autocertificazione e la firma in calce ad essa non è soggetta ad autentica in alcun caso.
Come compilare l'autocertificazione
L’autocertificazione va compilata a cura del cittadino in maniera autonoma, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell’Ufficio anagrafe.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni.
Autocertificazione e visura anagrafica
L’Ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica (artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679, e art. 35, c. 5, del D.P.R. n.223/1989, così come modificato dal D.P.R. n.126/2015, art.1, punto V), contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell’anagrafe.
La visura anagrafica è gratuita e può essere richiesta anche per e-mail ma solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.
La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Il cittadino dovrà accedere tramite SPID, sistema CIE o CNS e visualizzare tutti i dati che lo riguardano e che sono conservati negli archivi dell’Anagrafe Nazionale.
Dallo stesso sito può anche scaricare e stampare l’autocertificazione, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità.
Cosa serve
Si può utilizzare anche la modulistica fornita dall’Ufficio Anagrafe.
Cosa si ottiene
L’autocertificazione.
Tempi e scadenze
Quanto costa
L'autocertificazione e l'attività di controllo della stessa non è soggetta ad alcun costo.
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
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Piazza Giacomo Matteotti, 20, Piazza Giacomo Matteotti, 20, 00012
Ulteriori informazioni
Le Pubbliche Amministrazioni
Abbiamo parlato spesso di Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, per i quali si applicano regole diverse rispetto ai soggetti privati.
Ma cosa si intende esattamente con queste figure?
Per le Pubbliche Amministrazioni la risposta è semplice, in quanto esse sono elencate in una disposizione normativa, il d.lgs. 165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”
Le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono agenzie ministeriali o interministeriali (agenzia per il farmaco, per la protezione civile, del territorio, delle entrate …). Agenzie che non siano previste da apposite norme, non possono essere considerate Enti Pubblici.
Notiamo che i Tribunali NON sono Pubbliche Amministrazioni, anche se svolgono un servizio di competenza dello Stato; in seguito alla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), l’attività del giudice è separata dalla funzione amministrativa.
Più difficile, invece, dare una definizione di pubblico servizio, attività che può essere anche esercitata da privati: i servizi di telefonia, la fornitura di gas ed elettricità, un servizio di notariato sono tutti servizi gestiti da privati ma di elevato interesse pubblico.
Casi particolari
Autocertificazione e cittadini stranieri
Gli Stati esteri, tanto europei quanto extra UE, hanno una loro legislazione specifica, per cui se un cittadino chiede un certificato per un Comune o altro Ente pubblico estero ha tutto il diritto di ottenerlo, dato che non è detto che in altri Paesi esista l’autocertificazione.
Si emetterà dunque un certificato “valido per l’estero”, contenente tutti i dati previsti dalla nostra normativa.
Viceversa, l’autocertificazione non esime dalla possibilità di verifica, per cui se uno straniero autocertifica uno stato verificabile in Italia, ad esempio un titolo di studio ottenuto in un Istituto italiano, non ci sono problemi ad accettarla, sempre che non si sia già operato d’ufficio ad acquisire l’informazione.
Un'importate eccezione è prevista (D.L. n.202/2024 art.21) per la documentazione che è possibile presentare nelle procedure relative al rilascio dei permessi di soggiorno, per i quali è esclusa la possibilità di avvalersi sia dell'autocertificazione che delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000).
Se invece i documenti a supporto si trovano solamente all’estero, questo esula dalla competenza dell’Ufficiale d’anagrafe e lo straniero dovrà dunque procurare un certificato del proprio Stato, naturalmente tradotto e apostillato o legalizzato, a seconda delle convenzioni in essere con il Paese che lo emette.
A tal proposito, si rammenta che il documento deve essere in regola con le convenzioni in essere con il Paese che lo emette, che può non essere necessariamente quello di origine.
Per quanto attiene alla verifica delle situazioni dichiarate da cittadini dell’Unione, il Legislatore ha previsto, all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 445/2000, che “Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea”.
Copertura geografica
Comune di Guidonia Montecelio.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Telefono:
0774 301 342, 0774 301 348, 0774 379 239, 0774 528 055, 0774 301 482, 0774 363 877, 0774/301589