Si avvisano i richiedenti che nel momento in cui si renderà disponibile un alloggio da assegnare, l'ufficio competente procederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accesso e delle condizioni di priorità che hanno determinato il punteggio.
In particolare, per quanto attiene i punteggi derivanti dall’abbandono dell’alloggio per sopraggiunto sfratto/ordinanza/verbale di conciliazione, i tre anni previsti dall’art. 2, comma 2, lett. b) e c) del Reg. Reg.le n. 2/2000, saranno conteggiati e valutati non oltre i tre anni antecedenti dal momento della verifica eseguita ai fini dell’assegnazione, anche se già precedentemente assegnati in sede di Commissione.