Ordinanza Sindacale

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SICUREZZA URBANA - CONTRASTO AL FENOMENO DEL CONSUMO ED ABUSO DI BEVANDE ALCOOLICHE IN LUOGO PUBBLICO ED ORARIO SERALE E NOTTURNO

Data:

05 giugno 2025

Tempo di lettura:

9 min

imm. movida
imm. movida

 IL SINDACO

Premesso che:le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l’approvazione della legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto; ·

l’art. 1, comma 2, della legge n. 125/2001 precisa che "per bevanda alcolica s’intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume"; · il D.L. n. 14/2017 convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

 il D.L. 201/2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali; ·

l’art. 1, comma 2, della Legge 24 marzo 2012 n. 27, "Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese", testualmente recita: " Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.";

· la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il potere inibitorio delle attività quando sussistono comprovare esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

· la Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha altresì rigettato la censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione quando sia "configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale";

CONSIDERATO che:

- Lo scorso anno (2024) si è reso necessario fare ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti a seguito di numerosi e gravi episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, dovuti prevalentemente all’abuso di alcool; ·

con l’approssimarsi della stagione estiva è intenzione dell’Amministrazione prevenire i suddetti episodi di degrado e violazione delle regole di convivenza civile, di rispetto del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica, spesso oggetto di segnalazioni ed esposti dei cittadini; · nel caso di consumo eccessivo di bevande alcoliche i comportamenti suddetti sono accentuati derivando un accresciuto rischio di aggressività da parte delle persone che ne abusano, nonché il fenomeno del ripetuto abbandono di bottiglie di vetro che rischiano di divenire strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, oltre che arrecare pregiudizio al decoro urbano e alla libera fruizione dei luoghi pubblici;

· le segnalazioni pervenute dai cittadini alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale riguardano le criticità derivanti dal consumo di bevande alcoliche, anche da parte di minori, spesso acquistate negli esercizi commerciali e nei laboratori artigianali alimentari in orario serale dove è più agevole l’approvvigionamento e dove sovente si verificano assembramenti e fenomeni di bivacco e degrado che compromettono le comuni regole di vita civile e dell’ordine pubblico;

RILEVATO che:

· le suddette criticità impongono di condividere una specifica regolamentazione, di carattere straordinario, degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, che negli orari serali divengono luogo di aggregazione di persone dedite al consumo di alcool sulla pubblica via;

· è urgente la necessità di superare la situazione di grave incuria, degrado del territorio, dell’ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti delle aree interessate da insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione quali piazze, parchi, ecc.; · si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l’interesse alla salute e alla sicurezza, garantito dalla Costituzione;

CONSIDERATO inoltre -

- Che il Sindaco del limitrofo Comune di Tivoli, con ordinanze n. 152,153 e 155 del 05.06.2025, ha disposto, al fine di contrastare il fenomeno della "mala movida" sul proprio territorio, tra gli altri divieti, la chiusura degli esercizi di vicinato alle ore 21,00, alle ore 05,00, al fine di limitare la vendita per asporto di bevande alcoliche ed il conseguente consumo sulla pubblica via;

Che, alla, luce dell’adozione di tali provvedimenti, al fine di scongiurare l’elusione dei divieti, attraverso l’acquisto di bevande alcoliche nel contiguo territorio di Guidonia Montecelio, si rende necessario, nell’ottica della leale collaborazione tra Enti, anche alla luce del protocollo d’intesa dello scorso agosto 2024, per il controllo congiunto delle ordinanze in materia di sicurezza urbana, da parte dei Corpi di Polizia Locale dei due Comuni, adottare un analogo provvedimento.

RICHIAMATI: l’art. 50, commi 7-bis e 7-bis.1: "7-bis.

Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. 7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689." VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcool e problemi alcool correlati";

VISTO il D.L. n. 14/2017, convertito in L. 48/2017;

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 06.08.2024, con la quale sono stati determinati gli importi, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/2981, delle sanzioni per le violazioni alle ordinanze sindacali; Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva, 

ORDINA

dalle ore 00:01 del giorno del 7 giugno 2025 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

A) La chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e del settore misto ubicati sul territorio comunale, nonché il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (es. medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive; dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo;

B) il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate: · tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati; · per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali; dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo

C) il divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. strade, vie, vicoli, piazze ecc.) dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo INFORMA

Che l’inosservanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune:

IPOTESI

A) e B) - con la sanzione amministrativa pecuniaria Euro 2.500,00; - in caso di reiterazione della violazione si applica, come previsto all’art. 50 7-bis.1 del D. Lgs. n. 267/2000, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 5.000,00 con segnalazione, qualora trattasi di attività commerciale, al Questore per l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). 

Resta salva l’applicazione dell’art. 17-ter del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

IPOTESI C - con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00

DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso a:

Prefettura di Roma; Questura di Roma; Commissariato di P.S. Tivoli – Guidonia; Compagnia Carabinieri di Tivoli; Tenenza Carabinieri di Guidonia Montecelio; Gruppo Guardia di Finanza Guidonia; Corpo di Polizia Locale di Guidonia Montecelio; ASL RM5; Ufficio SUAP Comune di Guidonia Montecelio;

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio ed invio ai mezzi di informazione. Che la vigilanza sull’ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale, nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio. Sono revocate tutte le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con la presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso giurisdizionale al TAR competente ai sensi del D. Lgs. 104/2010 entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, ai sensi del Capo III del DPR 24 novembre 1971, nr. 1199

Ultimo aggiornamento: 06/06/2025, 10:32

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