Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 8 - “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”
1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 23 comma 6, 25 comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) individua:
a) le strutture ricettive extralberghiere, di seguito denominate strutture, e le relative caratteristiche;
b) i diversi livelli di classificazione e le categorie;
c) i requisiti minimi strutturali e funzionali.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì:
a) gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nell’applicazione della disciplina ai procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture e alla regolamentazione delle attività;
b) le modalità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività (SCIA), per l’avvio delle attività;
c) le disposizioni a cui si attengono i soggetti i quali, anche mediante piattaforme elettroniche gestite da terzi, offrono, in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale e nel rispetto della normativa vigente, altre forme di ospitalità in appartamenti privati regolarmente detenuti e locati a fini turistici, di seguito denominati alloggi per uso turistico.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e Appartamenti per vacanze;
e) Case per ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country house o Residenze di campagna;
h) Rifugi montani;
i) Rifugi escursionistici.
i bis) Case del Camminatore.
Regolamento Regione Lazio n. 14 del 2017
“Art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)
1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 .
5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.