I coniugi che vogliono separarsi, divorziare, modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, possono rivolgersi all’ufficiale dello stato civile del Comune, sottoscrivendo un accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa degli avvocati.
Ci si può separare e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile, soltanto se:
- il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa nel nostro comune;
- il matrimonio celebrato all’estero è stato trascritto nei registri di Stato Civile del nostro comune;
- uno dei due coniugi è residente nel Comune;
- non si devono avere figli minori di età, maggiorenni portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre sia in ipotesi di separazione consensuale che di divorzio, è possibile inserire, nell’accordo stesso, l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi.
Innanzi all'Ufficiale di Stato civile viene quindi sottoscritto l'accordo di separazione o divorzio e, trascorsi almeno 30 giorni dalla firma, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare davanti allo stesso per confermare il primo accordo.