Legge Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019
Art. 49 (Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante) 1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante di cui all’articolo 40, comma 2, lettera b), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio nel quale il soggetto richiedente intende avviare l’attività, utilizzando i modelli unificati adottati dalla Regione. 2. L’autorizzazione abilita: a) all’esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale; b) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; c) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere, per la temporanea assenza del titolare del posteggio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3; d) all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere sull’intero territorio nazionale. 3. L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela. I comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell’insediamento commerciale e dell’assortimento merceologico, possono individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore. 4. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso. 5. È fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici e nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 dei comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti. 6. I comuni possono individuare ulteriori aree, oltre quelle indicate al comma 5, in cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità e di decoro urbano.