La CILA è disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001. Gli interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui agli articoli:
- 6 (edilizia libera non soggetta a titolo abilitativo o soggetta a CIL, comunicazione inizio lavori);
- 10 (interventi soggetti permesso di costruire);
- 22 (interventi soggetti a SCIA, segnalazione certificata inizio attività).
Sono realizzabili previa comunicazione, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La CILA è obbligatoria per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera . Ad esempio, la manutenzione straordinaria che non toccano la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifacimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico, ecc
La CILA non è obbligatoria nel caso di manutenzione ordinaria come le tinteggiature interne, i pavimenti, i rivestimenti interni, la sostituzione di porte e impianti (senza innovazione) per i quali è sufficiente presentare una CIL Comunicazione di Inizio Lavori.