L’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari è permanente, le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro Comune, decesso o perdita della capacità elettorale.
Sono esclusi dagli Albi dei Giudici Popolari:
I Magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche privata, in attività di servizio;
i Ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Entro il 15 novembre degli anni dispari ogni cittadino può controllare gli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello approvati dall’apposita Commissione e affissi, per dieci giorni presso l’Albo Pretorio del Comune. Dell’affissione degli Albi è data comunicazione mediante avviso pubblico.
Ogni cittadino maggiorenne, può presentare reclamo in carta semplice (seguendo le stesse modalità di presentazione previste per la domanda), contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione degli Albi all’Albo Pretorio, presso la Cancelleria del Tribunale.