IL Sindaco viste le proprie Ordinanze n. 310 del 06.08.2024 e 330 del 22.08.2024, le cui premesse, considerazioni, rilevazioni e riferimenti sono integralmente richiamati nel presente provvedimento; Considerato che le gravi problematiche di sicurezza urbana, citate nel suddetto provvedimento, benché limitate dall’attività di presidio e controllo della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, non sono state ad oggi superate. Nello specifico, continuano a verificarsi episodi di risse nella località di Villalba, Piazza della Repubblica, che hanno reso necessario l’intervento delle Forze di Polizia, da ultimo in data 29.08 u.s., nonché è stata accertata dalla Polizia Locale la violazione dell’ordinanza stessa nell’ambito di verifiche a campione;
Rilevato che:
- le suddette criticità impongono pertanto una specifica regolamentazione, di carattere straordinario, degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, che negli orari serali divengono luogo di aggregazione di persone dedite al consumo di alcool sulla pubblica via;
- è urgente la necessità volta a superare la situazione di grave incuria, degrado del territorio, dell’ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti delle aree interessate da insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione e altri luoghi di aggregazione quali piazze, parchi, ecc.;
- si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l’interesse alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione;
Il Sindaco ordina dalle 00,00 del giorno 8 settembre 2024 su tutto il territorio comunale il divieto dalle ore 21.00 alle ore 07.00:
A) di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive;
B) di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:
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tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;
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per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali;
Dalle ore 18,00 alle ore alle ore 07,00
C) di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico con esclusione dei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate e patrocinate dall’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio e per tutta la durata degli stessi, rimanendo in vigore, in quest’ultima ipotesi tutti gli altri divieti sopra descritti. INFORMA Che l’inosservanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune:
Ipotesi A) e B)
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con la sanzione amministrativa pecuniaria Euro 2.500,00;
- in caso di reiterazione della violazione si applica come previsto all’art. 50 7-bis.1. del D.lgs. n. 267/2000 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 5000,00 con segnalazione, qualora trattasi di attività commerciale, al Questore per l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.PS.);
Resta salva l’applicazione dell’art. 17 ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.PS.), per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni);
IPOTESI C)
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con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00