Premesso che:
- per la nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dei Consorzi tra Enti Locali non è obbligatoria l’applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, che prevedono l’estrazione da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell’Interno ed articolato in sezioni regionali. (Pareri 26/3/2014 e 21/8/2014 Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Finanza locale
- con Delibera n. 4 del 14/04/2025 l’Assemblea consortile ha fornito l’atto di indirizzo alla pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla nomina del Revisore dei Conti;
Visto l’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”.
Ritenuto necessario avviare il procedimento di conferimento di incarico dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, secondo quanto stabilito dallo Statuto consortile e dalla normativa vigente.
Richiamato il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 234-241 e s.m.i. che disciplinano la figura dell’Organo di Revisione economico-finanziario;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 33 dello Statuto consortile, l’attività di revisione economico - finanziaria è affidata ad un revisore unico che viene nominato dall’Assemblea, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell’atto di nomina ed è rinnovabile.
- in attuazione della legge 160/2019, è stato emanato il DPCM 23 agosto 2022, n. 143, recante il Regolamento “in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici” in vigore dal 7 ottobre 2022;
Si rende noto che
- L’Assemblea consortile deve procedere con la nomina del Revisore dei Conti consortile per n. 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell’incarico, ai sensi dello Statuto consortile;
- l’organo di Revisione economico – finanziaria, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 267/2000 co. 1 e 2, deve essere scelto tra esperti iscritti nel registro dei revisori contabili o all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri;
- il Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea Consortile dura in carica tre anni a decorrere dall’affidamento dell’incarico ed è rinnovabile;
- la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei Revisori dei Conti sono stabiliti dagli artt. 234 – 241 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
I requisiti richiesti per la nomina sono:
- Essere iscritto agli Albi Professionali secondo le indicazioni dell’art. 234, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000;
- Avere comprovata esperienza tecnico-amministrativa di almeno 10 anni;
- Essere in regola con i crediti formativi;
- Non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- Non essere nelle condizioni previste dall’art. 2399, comma 1, del Codice Civile;
- Non essere componente degli Organi del Consorzio, Sindaco o componente dei Consigli Comunali o delle Giunte degli Enti Locali consorziati o avere ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
- Non essere dipendente del Consorzio, della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e degli Enti consorziati;
- Non essere parente o affine entro il secondo grado del Direttore, dei dipendenti dell’Ente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Non avere incarichi di collaborazione o consulenze presso il Consorzio o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- Non superare i limiti di assunzione di incarichi, fissati dall’art. 238 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
In considerazione di quanto su esposto, tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la propria candidatura mediante compilazione dell’allegato modello di proposta di candidatura, unitamente a:
- curriculum vitae dettagliato;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione del possesso dei requisiti resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ogni candidato dovrà rendere le suddette dichiarazioni sotto la propria persona responsabilità tenendo presenti le conseguenze derivanti da dichiarazioni non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La candidatura dovrà pervenire al Consorzio Intercomunale dei servizi sociali Distretto RM 5.2, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web Istituzionale del Distretto sociosanitario RM 5.2 https://www.distrettosociosanitariorm5punto2.it e dei comuni consorziati, a mezzo posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto.