Possono costituire un'Unione Civile due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
- non essere sposati o parti di altra Unione Civile
- non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )
Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.