Legge Regione Lazio n. 22 del 2019
Art. 24 (Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato)
1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede, dell’ampliamento della superficie di vendita e della modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato i soggetti interessati presentano la SCIA, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Le attività dichiarate nella SCIA possono essere effettuate sin dalla data di presentazione della stessa ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 19 bis della l. 241/1990. 2. Gli esercizi di vicinato possono ampliare la propria superficie di vendita, mediante accorpamento, fino al raggiungimento del limite dimensionale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, utilizzando locali adiacenti al perimetro del locale originario, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d’uso e degli strumenti urbanistici generali e attuativi. 07/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 3. Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, agli stessi è consentito altresì il consumo sul posto dei medesimi prodotti e bevande, con la sola esclusione del servizio assistito e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 4. La cessazione dell’attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e)